Art. 2.
(Statuto dei partiti).

      1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il proprio statuto, che è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Eventuali variazioni successive dello statuto sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla loro approvazione.
      3. La pubblicazione dello statuto ai sensi dei commi 1 e 2 è condizione per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.